Art. 3.
(Ufficio dell'Autorità garante).

      1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Autorità garante dispone di un apposito

 

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Ufficio, avente sede in Roma, l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante».
      2. All'Ufficio dell'Autorità garante sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità garante, entro tre mesi dalla proposta stessa.
      3. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto d'ufficio.
      4. Le spese di funzionamento dell'Autorità garante e dell'Ufficio dell'Autorità garante sono poste a carico del bilancio dello Stato.